Art. 4

In vigore dal 21 lug 1908
Per essere ammessi al corso inferiore è richiesto il certificato di maturità o la licenza elementare superiore. Sono ammessi al corso medio i licenziati dal corso inferiore e dalle altre scuole commerciali inferiori a tre anni di corso dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, ed i licenziati dalle scuole tecniche e ginnasiali. Alle classi intermedie dei due corsi sono ammessi gli alunni che abbiano superato l'esame di promozione dalla classe precedente nella scuola stessa od in altra di pari grado dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;601#art-4

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Art. 4 Che istituisce in Feltre una R. scuola inferiore e media commerciale. — Testo vigente | Portale Normativo