Art. 2
In vigore dal 21 lug 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con annue L. 10,000 per l'esercizio finanziario 1907-908 e con L. 12,000 per l'esercizio 1908-909 e seguenti;
la provincia di Belluno con annue L. 6000;
il comune di Feltre con annue L. 11,000;
la Camera di Commercio di Belluno con L. 1000 per l'anno 1907 e con annue L. 2000 a partire dal 1908.
I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di soppressione della scuola nella misura e per il tempo che sarà necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell'Istituto.
Il comune di Feltre fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.
Sono inoltre destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;601#art-2