Art. 22
In vigore dal 21 lug 1908
Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministro ha facoltà di derogare alle norme stabilite dall' e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dall'Istituto mediante incarichi annuali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 ottobre 1907.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;601#art-22