Art. 19

In vigore dal 21 lug 1908
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;601#art-19

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Art. 19 Che istituisce in Feltre una R. scuola inferiore e media commerciale. — Testo vigente | Portale Normativo