Art. 13
In vigore dal 21 lug 1908
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante da questa scuola od altra scuola commerciale e di egual grado e viceversa quando i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale.
Perché i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e la Giunta di vigilanza esprima parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale e Ministeriale.
In casi di simili passaggi, sono agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformità delle norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;601#art-13