Art. 11
In vigore dal 21 lug 1908
Il numero degli insegnanti e del personale della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;601#art-11