Art. 11

In vigore dal 21 lug 1908
Il numero degli insegnanti e del personale della scuola, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;601#art-11

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Art. 11 Che istituisce in Feltre una R. scuola inferiore e media commerciale. — Testo vigente | Portale Normativo