Art. 3
In vigore dal 11 feb 1908
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Una Giunta di vigilanza, composta di due delegati del Ministero, di due delegati della Camera di commercio, di un delegato dell'Amministrazione provinciale, di un delegato del Comune e del direttore della scuola sorveglia l'andamento amministrativo di essa, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
Il presidente della Giunta è nominato dal ministro fra i componenti della Giunta medesima.
Il vice presidente sarà eletto dalla Giunta fra i due delegati della Camera di commercio.
I membri della Giunta durano in carica due anni, e possono essere rieletti.
Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 3000, avranno diritto ad essere rappresentati nella Giunta di vigilanza da un proprio delegato, sino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
Storico versioni
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