Art. 2

In vigore dal 11 feb 1908
Alla spesa di mantenimento della scuola vien provveduto coi contributi del Ministero di agricoltura, industria e commercio in annue L. 23,000; della Camera di commercio di Napoli in annue L. 18,000; del Comune di Napoli in annue L. 8000; della provincia di Napoli in annue L. 8000. Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-10-24;552#art-2

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