Art. 2

In vigore dal 12 apr 1908
Per tutte le spese, concernenti il personale direttivo ed insegnante della detta scuola il comune di Brindisi verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 11,518.80 garantendo un introito annuo di L. 3500 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonché a quanto altro occorra al buon andamento di essa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;592#art-2

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