Art. 1

In vigore dal 12 apr 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645; Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342 Veduta l'istanza in data 7 dicembre 1905 con cui il comune di Brindisi chiese la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata; Veduto che questa scuola durante l'ultimo triennio godette di un sussidio medio di annuo L. 2000, che a termini dell'art. 5 della citata legge 13 giugno 1907, n. 342, deve essere detratta dall'ammontare del contributo a carico del comune di Brindisi per la conversione in governativa della scuola medesima; Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con il detto Comune; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola tecnica di Brindisi è convertita a tutti gli effetti di legge in governativa dal 1'ottobre 1907.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;592#art-1

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