Art. 2
In vigore dal 7 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante o di servizio del detto liceo, il comune di Lanciano verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 9580, garantendo un introito annuo per tasse scolastiche di L. 10,000 e provvederà ai locali al materiale scolastico e scientifico nonché a quanto altro sia necessario per il buon andamento dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;449#art-2