Art. 1
In vigore dal 7 dic 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per l'istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;
Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico, approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;
Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342, con cui il Nostro Governo è stato autorizzato a convertire in Regio il liceo pareggiato di Lanciano;
Veduta la Convenzione all'uopo stipulata, previo consenso del Ministero del tesoro, dal Ministero della pubblica istruzione con il comune di Lanciano;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il liceo pareggiato di Lanciano è convertito a tutti gli effetti di legge in governativo dal 1° ottobre 1907.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;449#art-1