Art. 2

In vigore dal 4 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante della detta scuola, il comune di Todi verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 6289.40, garantendo un annuo introito di L. 995 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonché a quanto altro sia necessario per il buon andamento di essa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;445#art-2

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Art. 2 Concernente la conversione in governativa della scuola tecnica di Todi. — Testo vigente | Portale Normativo