Art. 2
In vigore dal 4 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante della detta scuola, il comune di Todi verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 6289.40, garantendo un annuo introito di L. 995 per tasse scolastiche e provvederà al personale di servizio, ai locali, al materiale scolastico e scientifico, nonché a quanto altro sia necessario per il buon andamento di essa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;445#art-2