Art. 1

In vigore dal 4 dic 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645; Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico, approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342; Veduto che nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione è annualmente stanziato un sussidio fisso di L. 8000 per le scuole secondarie di Todi; Veduta la legge 4 aprile 1907, n. 148; Veduta l'istanza in data 27 marzo 1905, con cui il comune di Todi chiese la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata; Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il consenso del Ministero del tesoro dal ministro della pubblica istruzione con il detto Comune; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola tecnica di Todi è convertita, a tutti gli effetti di legge, in governativa dal 1° ottobre 1907.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;445#art-1

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