Art. 1
In vigore dal 4 dic 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;
Veduto il regolamento per l'applicazione del detto testo unico, approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;
Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;
Veduto che nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione è annualmente stanziato un sussidio fisso di L. 8000 per le scuole secondarie di Todi;
Veduta la legge 4 aprile 1907, n. 148;
Veduta l'istanza in data 27 marzo 1905, con cui il comune di Todi chiese la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata;
Veduta la convenzione all'uopo stipulata con il consenso del Ministero del tesoro dal ministro della pubblica istruzione con il detto Comune;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
La scuola tecnica di Todi è convertita, a tutti gli effetti di legge, in governativa dal 1° ottobre 1907.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;445#art-1