Testo unicoTitolo VII

Art. 201

Abrogato

Art. 62 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e art. 3 della legge 26 giugno 1902, n. 272 - art. 5 e 6 del R. decreto 27 luglio 1905, n. 487 - art. 8 e 13 della legge 21 luglio 1902, n. 487.

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-201

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo