Testo unico-art. 200 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Testo unico›Titolo VIArt. 200 AbrogatoArt. 61 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, messo in armonia con la legge 4 maggio 1898, n. 164.In vigore dal 9 mag 2025Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoTesto unico-art. 200 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-200