Art. 2
In vigore dal 23 giu 1907
Alla espropriazione degli immobili all'uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto nostro ministro sarà provveduto a senso della citata legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.
VITTORIO EMANUELE.
C. MIRABELLO.
Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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