Art. 2

In vigore dal 23 giu 1907
Alla espropriazione degli immobili all'uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto nostro ministro sarà provveduto a senso della citata legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 maggio 1907. VITTORIO EMANUELE. C. MIRABELLO. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;176#art-2

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