Art. 1
In vigore dal 23 giu 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, numero 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina.
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono dichiarate opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo, da erigersi nell'estuario veneto e nelle regioni adiacenti dalle foci del Po a quella del Piave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;176#art-1