Art. 1

In vigore dal 23 giu 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, numero 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina. Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono dichiarate opere di pubblica utilità quelle interessanti il servizio militare marittimo, da erigersi nell'estuario veneto e nelle regioni adiacenti dalle foci del Po a quella del Piave.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;176#art-1

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