Art. 6
In vigore dal 4 giu 1907
Per essere ammessi al primo corso dalla scuola i giovani devono aver compiuto l'età di 12 anni e devono aver conseguito il diploma di maturità e di licenza elementare.
Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra è necessario aver superato l'esame di promozione.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado o natura dipendente dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-6