Art. 2
In vigore dal 4 giu 1907
Alle spese annue per il mantenimento della scuola concorrono:
il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, con L. 1300;
la provincia di Rovigo, con L. 1900;
il comune di Massa Superiore, con L. 1000.
Il comune di Massa Superiore fornisce gratuitamente i locali, in cui ha sede la scuola, e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-2