Art. 2

In vigore dal 4 giu 1907
Alle spese annue per il mantenimento della scuola concorrono: il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, con L. 1300; la provincia di Rovigo, con L. 1900; il comune di Massa Superiore, con L. 1000. Il comune di Massa Superiore fornisce gratuitamente i locali, in cui ha sede la scuola, e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;150#art-2

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