Art. 2

In vigore dal 27 set 1906
Le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1898, n. 13, sono abrogate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 15 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. F. Cocco-Ortu. Massimini. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-07-15;483#art-2

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Art. 2 Approvazione dell'unito regolamento diretto a prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi ed in quello del sommacco. — Testo vigente | Portale Normativo