Art. 2
In vigore dal 27 set 1906
Le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 9 gennaio 1898, n. 13, sono abrogate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 15 luglio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
F. Cocco-Ortu.
Massimini.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-07-15;483#art-2