Art. 1

In vigore dal 27 set 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 6 della legge 2 agosto 1897, n. 378, recante provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco; Udito il Consiglio dei ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e da quello delle finanze, per l'applicazione della legge 2 agosto 1897, n. 378, diretta a prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi e in quello del sommacco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-07-15;483#art-1

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