Art. 1
In vigore dal 27 set 1906
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 6 della legge 2 agosto 1897, n. 378, recante provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze degli agrumi e in quello del sommacco;
Udito il Consiglio dei ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro d'agricoltura, industria e commercio e da quello delle finanze, per l'applicazione della legge 2 agosto 1897, n. 378, diretta a prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi e in quello del sommacco.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-07-15;483#art-1