Art. 3

In vigore dal 28 mar 1906
Col presente decreto vengono abrogati i Nostri decreti n. 395 dell'11 agosto 1897, del 26 agosto 1897 che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e dei tribunali militari speciali, n. 503 del 20 novembre 1897, n. 413 del 15 settembre 1898, n. 344 del 1° agosto 1899, n. 489 del 21 dicembre 1899, n. 50 del 23 febbraio 1902, n. 402 del 21 agosto 1902 e del 21 dicembre 1902 che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1906. VITTORIO EMANUELE. SIDNEY SONNINO. L. MAJNONI. Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-22;56#art-3

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