Art. 1

In vigore dal 28 mar 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 56 della legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra - testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 - modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905; Visti i Nostri decreti n. 395 dell'11 agosto 1897, del 26 agosto 1897 che stabilisce la giurisdizione dei tribunali militari territoriali e speciali, del 15 settembre 1897 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Cuneo, Cagliari, Taranto Messina, del 15 settembre 1897 che istituisce a Ravenna una direzione di ospedale militare principale, n. 503 del 20 novembre 1897 che istituisce in ciascuno dei presidi di Savigliano e di Caserta una direzione di ospedale militare principale, n. 413 del 15 settembre 1898, n. 97 del 2 marzo 1899, n. 344 del 1° agosto, 1899, n. 489 del 21 dicembre 1899 che istituisce nel presidio di Venezia una direzione di ospedale militare principale, n. 208 del 24 maggio 1900, n. 508 del 1° dicembre 1901, n. 50 del 23 febbraio 1902, n. 402 del 21 agosto 1902, del 21 dicembre 1902 che trasferisce la sede del tribunale militare territoriale e del tribunale militare speciale del IV corpo d'armata e n. 306 del 12 giugno 1904; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla preposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il servizio territoriale militare in generale e quelli di artiglieria e del genio, di sanità di commissariato militare e la giurisdizione dei tribunali militari saranno ordinati conforme è stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal ministro della guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-02-22;56#art-1

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