Art. 2
In vigore dal 26 nov 1905
L'Ente dirigente il servizio ferroviario del porto di Genova, di cui al n. 5 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, è rappresentato da due funzionari superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, designati dal direttore generale delle ferrovie stesse.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1905.
VITTORIO EMANUELE
A. Fortis.
C. Ferraris.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;534#art-2