Art. 1
In vigore dal 26 nov 1905
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, sull'istituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e l'esercizio del porto di Genova;
Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137, per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Vista la legge 25 giugno 1905, n. 270, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906;
Visti i RR. decreti coi quali furono organizzati l'Amministrazione delle ferrovie di Stato e l'Ufficio speciale delle ferrovie di cui fa parte il R. circolo d'ispezione di Genova;
Ritenuta la necessità di mettere in armonia la rappresentanza del Consorzio autonomo del Porto di Genova con il nuovo ordinamento ferroviario;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La rappresentanza dello Stato nel Consorzio autonomo del Porto di Genova, di cui al n. 1 dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, già affidata a funzionari del R. ispettorato generale delle strade ferrate, è esercitata da un R. ispettore superiore tecnico o da un funzionario tecnico del R. Circolo d'ispezione di Genova, nominati dal Ministro dei lavori pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;534#art-1