Art. 3
In vigore dal 2 feb 1906
Al ruolo del personale degli insegnanti di ginnastica, approvato con il R. decreto 22 gennaio 1905, n. 38, è aggiunto un posto di maestro a L. 600.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. FORTIS.
L. BIANCHI.
Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-18;417#art-3