Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 2 feb 1906
Al ruolo del personale degli insegnanti di ginnastica, approvato con il R. decreto 22 gennaio 1905, n. 38, è aggiunto un posto di maestro a L. 600. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1905. VITTORIO EMANUELE. A. FORTIS. L. BIANCHI. Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
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