Testo unicoTitolo VI

Art. 31

Abrogato

Art. 4 della legge 27 febbraio 1885, terz'ultimo capoverso - Art. 37 della legge 17 luglio 1890.

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646#art-tu-31

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Art. 4 della legge 27 febbraio 1885, terz'ultimo capoverso - Art. 37 della legge 17 luglio 1890. (Art. 31 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario.) — Testo vigente | Portale Normativo