Testo unicoTitolo V

Art. 27

Abrogato

Art. 1 della legge 4 giugno 1896.

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646#art-tu-27

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