Art. 1

In vigore dal 3 ago 1905
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Veduta l'istanza in data 5 agosto 1900 presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nella frazione di Montepescali allo scopo di ottenere che detta frazione sia distaccata dal comune di Roccastrada ed aggregata a quello di Grosseto. Viste le deliberazioni 8 novembre 1901 e 13 marzo 1905 del Consiglio comunale di Roccastrada e quelle 23 gennaio 1902 e 24 marzo 1905 del Consiglio comunale di Grosseto, le prime contrarie e le seconde favorevoli all'invocato distacco della frazione di Montepescali; Vista la deliberazione 25 giugno 1904 con la quale il Consiglio provinciale di Grosseto dà parere favorevole per l'accoglimento della istanza dei frazionisti di Montepescali; Viste le due relazioni presentate l'una dal signor ragioniere Soldatini, per incarico e nell'interesse del comune di Roccastrada, e l'altra dal signor Sigismondi, viceragioniere presso il Ministero dell'interno, in ordine ad un preventivo progetto di riparto di attività e passività da effettuarsi pel caso del passaggio della frazione di Montepescali dal comune di Roccastrada a Grosseto, e sentite le deduzioni presentate al riguardo dai due Consigli comunali con le deliberazioni rispettive del 13 marzo e 24 marzo 1905 sopra ricordate, non che dalla Giunta provinciale amministrativa di Grosseto in adunanza 10 aprile 1905; Vista la pianta topografica in data 28 febbraio 1905 dell'ufficio del genio civile di Grosseto sulla scorta di quella redatta dal geometra Bari per incarico del comune di Roccastrada; Sentito il parere del Consiglio di Stato, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto; Vista la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: . La frazione di Montepescali è distaccata dal comune di Roccastrada ed è aggregata a quello di Grosseto, a partire dal 1° agosto 1905.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;367#art-1

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