Art. 3
In vigore dal 3 ago 1905
Il riparto delle attività e passività fra i due Comuni, in dipendenza del passaggio dall'uno all'altro della frazione di Montepescali, viene determinato come segue:
a) è assegnato al comune di Roccastrada senza compenso alla frazione e quindi al comune di Grosseto, il fabbricato costruito per esso delle scuole del capoluogo e della pretura, con il mutuo di L. 60,000, contratto nel 1887 con la Cassa depositi e prestiti, rimanendo a carico di Roccastrada il pagare le rimanenti delegazioni per interessi e quote di ammortamento di detto mutuo, a partire da quella dell'agosto prossimo venturo in poi;
b) è pure assegnato in libera proprietà al comune di Roccastrada il fabbricato ivi esistente e destinato ad uso di carcere mandamentale e che era già di proprietà di esso prima dell'aggregazione del già comune di Montepescali;
c) il valore della comproprietà del carcere giudiziario di Grosseto, costruito con il concorso dei Comuni della Provincia, viene stabilito capitalizzandone il reddito netto al cento per cinque ed assegnando a Montepescali e per essa a Grosseto, una quota da valutarsi col criterio dell'art. 160 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale vigente;
d) della somma complessiva di L. 6643.72 annue di canoni e censi, vengono assegnate a Montepescali L. 226.83, rappresentanti al 31 dicembre 1904 i livelli di particolare sua spettanza, salvo ad assegnare il capitale corrispondente pel caso che alcuno di detti livelli compreso nelle L. 226.83 venga affrancato prima del 1° agosto 1905;
e) della attuale rendita pubblica (parte in titoli al 3% e parte in titoli al 5% ed in altro titolo di rendita sulla antica Depositaria per l'ammontare complessivo di L. 7326.20 annue) vengono assegnate a Montepescali, e per essa al comune di Grosseto, L. 2673, di annua rendita, delle quali L. 2328 in titoli al 3% e L. 345 in titoli al 5%;
f) rimane assegnato a Roccastrada il mobilio dell'ufficio comunale, della pretura e delle scuole e così a Montepescali quello delle scuole della frazione stessa;
g) il capitale di L. 496.85 depositato alla Cassa postale viene ripartito fra il comune di Roccastrada e la frazione di Montepescali col criterio di cui all'art. 160 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale;
h) con lo stesso criterio di cui all'art. 160 del regolamento per la legge comunale e provinciale è ripartito l'avanzo di amministrazione calcolato in L. 5950.79 salvo migliore conteggio al 1° agosto 1905.
i) è assegnata per intero al comune di Roccastrada l'annua corrisponsione di L. 400 dovuta dalla Società delle miniere di Tatti e Montemassi;
l) rimane a carico completo di Roccastrada il debito verso la Cassa di risparmio di Firenze, contratto per la costruzione dell'acquedotto di quel Comune e liquidato al 31 dicembre 1904 in circa L. 105,400, e così il debito verso la Cassa depositi e prestiti, contratto per la costruzione dei cimiteri delle frazioni di Sassofortino e Montemassi, liquidato al 31 dicembre 1904 in circa L. 20,000;
m) degli altri tre mutui verso la Cassa di risparmio di Pistoia, verso il Monte dei Paschi di Siena e presso Bacci Giannina, che, liquidati al 31 dicembre 1904, ammontano a lire (119,197.61 + 41,700 + 10,000) 170,897.61 circa, vengono addebitate alla frazione di Montepescali L. 30,000.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 giugno 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. Fortis.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-15;367#art-3