Art. 2

In vigore dal 22 lug 1905
È approvata, con decorrenza dal 1° luglio 1905, la iscrizione nella III classe della II categoria dei porti di Terracina e di Badino, da considerarsi come un unico porto, con denominazione di Porto Terracina-Badino; ed è pure approvato l'unito elenco, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, degli enti locali interessati al porto medesimo, con la ripartizione delle quote ad essi rispettivamente spettanti sulle spese di manutenzione e di miglioramento per detto approdo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1905. VITTORIO EMANUELE Carlo Ferraris. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-18;302#art-2

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Art. 2 Che inscrive nei porti di III classe II categoria quello di Terracina-Badino. — Testo vigente | Portale Normativo