Art. 1

In vigore dal 22 lug 1905
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 11 ottobre 1888, n. 5820, col quale il porto di Terracina fu iscritto nella III classe della II categoria, e fu approvato l'elenco degli enti interessati nel porto stesso, col riparto delle rispettive quote di contributo delle spese occorrenti; Visto il decreto del prefetto di Roma in data 16 dicembre 1894, col quale fu costituito il Consorzio per la manutenzione e conservazione del porto di Badino, appartenente alla IV classe della 2ª categoria, ed approvato l'elenco dei componenti il Consorzio, col riparto delle rispettive quote di concorso nelle spese; Visti i ricorsi dei comuni di Bassiano, Maenza, San Felice Circeo, Prossedi, Piperno ed Amaseno contro tale decreto prefettizio, assumendo, tra l'altro, che essi non ritraggono alcun beneficio dal porto di Badino, e che alcuni anzi già concorrono nelle spese per il prossimo porto di Terracina; Ritenuto che, mentre stava svolgendosi l'istruttoria sui ricorsi di cui sopra, essendo risultato che il movimento commerciale nel porto di Terracina si era, dal 1894 in poi, mantenuto inferiore alle 10,000 tonnellate annue, proscritto dall' della legge 2 aprile 1885 n. 3095 per i porti di III classe, si iniziò un'altra istruttoria per la retrocessione di detto approdo alla IV classe; e che da tale istruttoria emerse la necessità di considerare come un unico porto tanto quello di Terracina, quanto quello di Badino, con denominazione di Porto Terracina-Badino, appartenente alla III classe, fondendo in uno solo gli elenchi degli enti interessati nei due approdi in questione; Ritenuto che, in seguito ai risultati di tale istruttoria, il Ministero sospese il prosieguimento dell'altra, iniziata sui ricorsi dei sopra elencati Comuni contro a decreto prefettizio 16 dicembre 1904, riguardante il porto di Badino, essendo venuta meno la materia e la ragione del gravame; Considerato che i due porti in parola trovansi posti alla foce di due corsi d'acqua, tra loro direttamente uniti da un terzo canale, anche atto alla navigazione, per modo che possono essere l'uno o l'altro utilizzati a seconda anche dei venti che spirano, e che perciò, come pure perché si tratta di una unica località, i due porti si possono riguardare come un solo porto; Considerato che il movimento commerciale dei due porti riuniti superando di molto le 10,000 tonnellate annue, e che la utilità di essi estendendosi ad una parte notevole della provincia di Roma, risultano avverate le condizioni richieste dall' della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per la iscrizione del porto di Terracina-Badino nella III classe della II categoria; Considerato che gli enti interessati al porto di Terracina debbono concorrere anche alla manutenzione di quello di Badino, e che ad essi deve aggiungersi il Consorzio di bonifica delle Paludi Pontine, essendo di capitale importanza per quest'ultimo la conservazione della foce del principale suo canale di scolo, il Portatore; perlochè esso aveva già assunto impegno di contribuire col 50 per cento nelle spese pel porto di Badino; Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio del commercio e del Consiglio superiore di marina; Sentiti il Consiglio provinciale di Roma ed i Consigli dei Comuni interessati; Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono respinti i ricorsi presentati dai Comuni di Bassiano, Maenza, San Felice Circeo, Prossedi, Piperno, e Amaseno contro il decreto 16 dicembre 1894 del Prefetto di Roma per la costituzione del Consorzio di manutenzione e conservazione del porto di IV classe di Badino, essendo venuta meno la ragione del gravame;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-18;302#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo