Art. 2
In vigore dal 10 mag 1905
Al principio di ogni anno scolastico saranno designate dal ministro d'agricoltura, industria e commercio le scuole e gli istituti presso i quali saranno tenuti gli esami di abilitazione allo insegnamento artistico nelle scuole predette.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1905.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.
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