Art. 1
In vigore dal 10 mag 1905
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i RR. decreti del 29 giugno 1879, n. 2282 (parte supplementare), 8 giugno 1899, n. 344 (parte supplementare), 23 ottobre 1880, n. 2739 (parte supplementare), 2 luglio 1882, n. 892 (serie 3ª), 9 maggio 1886, n. 3915 (serie 3ª), 3 marzo 1887, n. 4378 (serie 3ª), 24 novembre 1896, n. 417 (parte supplementare) e 12 settembre 1901, n. 298 (parte supplementare), sull'ordinamento del R.
Museo industriale italiano di Torino e delle scuole superiori d'arte applicata all'industria nel Regno;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1895, n. DCCLVIII (parte supplementare) che approva il regolamento per il conferimento della patente d'abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole di arte applicata alle industrie, d'arti e mestieri e nelle scuole inferiori di disegno dipendenti o sussidiate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;
Ritenuto che l'esperienza ha dimostrato opportuno apportare alcune modificazioni al detto regolamento;
Viste le deliberazioni prese dalla Commissione centrale per l'insegnamento artistico industriale nelle sedute del 4 dicembre 1903 e del 19 novembre 1904;
Sulla proposta del Nostro ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il regolamento per il conferimento della patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole d'arti e mestieri, nelle scuole inferiori di disegno e nelle altre consimili dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, approvato con R. decreto 29 dicembre 1895, n. DCCLVIII, è abrogato ed è sostituito dal qui unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-09;72#art-1