Art. 2
In vigore dal 27 ott 1904
Le rendite della fondazione Marinoni in Tirano saranno erogate, per una parte, nel mantenimento in Tirano di una scuola complementare; per il rimanente, nella istituzione di sussidi scolastici per gli studi ginnasiali. Ciò, secondo l'annesso statuto da Noi approvato, che sarà sottoscritto d'ordine Nostro del ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 5 settembre 1904.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 5 ottobre 1904.
Reg. 19. Atti del Governo a f. 1. F. Mezzetti.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Ronchetti.
Orlando.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;379#art-2