Art. 1

In vigore dal 27 ott 1904
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 5 novembre 1876, n. MCCCCXV (serie 2ª), parte supplementare, col quale furono stabilite norme per la erogazione in sussidi o borse di studio, di una parte delle rendite della fondazione Marinoni in Tirano, e per l'impiego fruttifero della rimanente parte di esse allo scopo di costituire un fondo bastevole alla istituzione di un ginnasio nelle forme volute dalla legge in vigore; Atteso che, in atto, benché le rendite della fondazione predetta sieno aumentate, non sono tuttavia tali da bastare alle esigenze di un ginnasio, quali sono stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore; Considerato che nelle attuali condizioni di quella popolazione gli studi ginnasiali profittano a pochi agiati, mentre le classi meno abbienti sentono il bisogno di una istruzione con indirizzo pratico; Veduta la deliberazione presa dal consiglio comunale di Tirano nell'adunanza del 15 giugno 1902, con la quale si proponeva una modificazione del fine prefisso all'ente predetto del mentovato decreto in dipendenza dell'atto di fondazione; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Sentito il consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il Nostro decreto 5 novembre 1876, n. MCCCCXV, è revocato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-05;379#art-1

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Art. 1 Che revocando il regio decreto 5 novembre 1876, n. MCCCCXV, stabilisce che le rendite della fondazione Marinoni in Tirano saranno erogate per una parte al Mantenimento di una scuola complementare, ed il rimanente in sussidi scolastici. — Testo vigente | Portale Normativo