Art. 3
In vigore dal 7 lug 1904
Sino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Siena, a cui si procederà appena la nuova lista elettorale sarà stata debitamente riformata, giusta le prescrizioni della legge, le attuali rappresentanze dei due Comuni, continueranno nell'esercizio delle loro funzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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