Art. 1
In vigore dal 7 lug 1904
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione 17 marzo 1903, onde il Consiglio comunale di Siena, con sedici voti favorevoli ed otto voti contrari, stabiliva di far domanda di aggregazione dei territori dei Comuni di Monteriggioni e di Monteroni e con ventiquattro voti unanimi di aggregazione del Comune limitrofo delle Masse di Siena;
Ritenuto che a tale domanda di aggregazione hanno opposto diniego tutti e tre gli indicati Comuni; il Comune di Masse di Siena con deliberazioni consigliari del 1° luglio e 26 agosto 1903; il Comune di Monteroni d'Arbia con deliberazione consigliare del 4 giugno 1903 e il Comune di Monteriggioni con deliberazione del 24 dello stesso mese ed anno;
Ritenuto che con deliberazione del 2 aprile 1903, il Consiglio comunale di Buonconvento stabiliva di fare istanza per l'aggregazione di una parte del territorio di Monteroni d'Arbia, qualora questo Comune dovesse essere a quello di Siena aggregato;
Che nella seduta del 26 novembre 1903 il Consiglio comunale di Colle di Val d'Elsa chiedeva l'aggregazione di una zona di territorio di Monteriggioni, nel caso che questo Comune fosse aggregato a Siena;
Ritenuto che il Consiglio provinciale di Siena, dopo avere con deliberazione del 10 agosto 1903 incaricata dello studio della vertenza apposita Commissione, nella seduta del 29 dicembre successivo, espresse a voti unanimi parere contrario all'aggregazione a Siena dei Comuni di Monteroni d'Arbia e di Monteriggioni e parere favorevole, con voti 15 contro 14, all'aggregazione del Comune delle Masse di Siena;
Ritenuto che a seguito di tale parere del Consiglio provinciale, il Comune di Siena ha con la data del 1° febbraio 1904 presentata domanda per l'aggregazione dei Comuni delle Masse di Siena e di Monteriggioni e di Monteroni d'Arbia o, quanto meno, per l'aggregazione del Comune delle Masse;
Visto il ricorso in data 30 gennaio 1904 prodotto dal Comune delle Masse di Siena;
Vista la legge comunale e provinciale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 aprile ultimo scorso;
Ritenuti i motivi di fatto e di diritto in tal parere enunciati e che nel presente decreto intendonsi trascritti;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il sovraccennato ricorso del Comune di Masse di Siena è dichiarato irrecivibile, in quanto inverte l'esecutorietà delle deliberazioni 10 agosto e 23 dicembre 1903 del Consiglio provinciale di Siena, ed è nel resto rigettato.
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