Art. 2

In vigore dal 2 set 1903
È fissato il termine di un anno dalla data del presente decreto per compiere la suddetta espropriazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1903. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1903. Reg. 12. Atti del Governo a f. 27. Pacini. Luogo dei Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU. Nasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1903-06-28;287#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo