Art. 1

In vigore dal 2 set 1903
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza avanzata dal sindaco di Novara, affichè sia dichiarata di pubblica utilità la espropriazione della antica casa della Porta sita in quella città: Considerando che tale espropriazione è necessaria per la degna conservazione di quell'insigne edificio; Visto che furono adempiuto le formalità prescritte dagli articoli 4, 5, 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni di pubblica utilità; Visti gli articoli 83 e 84 della le o sopraddetta; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . È dichiarata di pubblica utilità a favore del comune di Novara l'espropriazione della porzione del caseggiato posseduto dal signor Giuseppe Ferraris nell'abitato di detta città, costituita dal fabbricato corrispondente al n. 8 della via Canobio (detto casa Della Porta) aggiuntovi parte del braccio interno a ponente del cortile, comprendente locali terreni e superiori sino al tetto, cantine e cortile, confinante a levante con la proprietà Longoni, a ponente colla parte della proprietà Ferraris esclusa dall'esproprio, a tramontana colla via Canobio, e che ha un reddito imponibile annuo di lire novecentottantatre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1903-06-28;287#art-1

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