Art. 2
In vigore dal 16 lug 1903
I suddetti tronchi saranno costruiti a scartamento normale di 1.445 secondo i rispettivi progetti presentati il 7 dicembre 1902 dalla Società predetta, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, o per l'esercizio dovranno osservarsi le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e del regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, dalla medesima derivante, nonché le condizioni contenute nei disciplinari in vigore per le linee S. Silvestro-Piazza dei Cinquecento e Piazza Venezia-S.
Paolo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1903.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 24 giugno 1908.
Reg. 10. Atti del Governo a f. 66.G. Di Lorenzo.
Luogo dei Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
N. Balenzano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1903-05-24;204#art-2