Art. 1
In vigore dal 16 lug 1903
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e sulle ferrovie economiche;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con Nostro decreto del 17 giugno 1900, n. 306;
Sentiti il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il comitato superiore delle strade ferrate;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La Società anonima romana tramways-omnibus è autorizzata ad esercitare i seguenti due tronchi di tramvia elettrica nella città di Roma:
a) da Piazza dei Cinquecento in prolungamento alla linea S.
Silvestro-Ferrovia al Viale Castro Pretorio, per Piazza Indipendenza;
b) da via della Marmorata al Mattatoio Comunale, sulla linea Piazza Venezia-S. Paolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1903-05-24;204#art-1