Art. 2
In vigore dal 27 feb 1903
Dallo stesso giorno decorrerà per i comuni di Palmi, Cassino e Pontedera, l'obbligo di pagare all'erario dello Stato, nella forma e alle scadenze stabilite dal Ministero del tesoro, il contributo annuo indicato per ciascuno di essi dalla tabella A annessa alla legge predetta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 gennaio 1903.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1903.
Reg. 8. Atti del Governo a f. 18. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
G. Zanardelli.
Nasi.
Storico versioni
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