Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 feb 1903
Dallo stesso giorno decorrerà per i comuni di Palmi, Cassino e Pontedera, l'obbligo di pagare all'erario dello Stato, nella forma e alle scadenze stabilite dal Ministero del tesoro, il contributo annuo indicato per ciascuno di essi dalla tabella A annessa alla legge predetta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1903. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 9 febbraio 1903. Reg. 8. Atti del Governo a f. 18. G. Di Lorenzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU. G. Zanardelli. Nasi.
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