Art. 3

In vigore dal 25 mar 1903
L'associazione dovrà ottenere l'approvazione del Governo per ogni modificazione del proprio statuto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° gennaio 1903. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 4 marzo 1903. Reg. 8. Atti del Governo a f. 67. G. Di Lorenzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU. G. Baccelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1903-01-01;37#art-3

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Art. 3 Che erige in ente morale l'associazione nazionale italiana per il movimento dei forestieri in Roma e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo