Art. 1

In vigore dal 25 mar 1903
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda in data 7 maggio 1902 del presidente della associazione nazionale per il movimento dei forestieri costituitasi in Roma, per ottenere la erezione di questa in ente morale; Visto lo statuto dell'associazione medesima; Visto l' del codice civile; Visto il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'associazione nazionale italiana per il movimento dei forestieri, con sede in Roma, è eretta in ente morale, ed il suo statuto organico, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente, è approvato con la modificazione consentita in data 18 giugno 1902.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1903-01-01;37#art-1

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