Statuto

Art. 25

In vigore dal 7 mar 1903
Ai posti a pagamento sono ammessi indistintamente giovani italiani e stranieri dopo un esame di idoneità. Quando il numero dei dichiarati idonei sorpassasse quello dei posti disponibili, si darà la preferenza agli aspiranti che si saranno più segnalati nelle prove degli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-s-25

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