Art. 1

In vigore dal 7 mar 1903
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il regio decreto 6 maggio 1883, n. DCCCCLVII (serie 3ª parte supplementare) per la costituzione in ente morale dell'istituto Vegni alle Capezzine (Arezzo); Visto il regio decreto 9 gennaio 1898, n. VI (parte supplementare, che approva lo statuto organico dell'istituto medesimo; Udite le proposte della giunta di vigilanza dell'istituto in ordine allo statuto stesso; Udito il parere del consiglio di Stato; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio: Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato per l'istituto Vegni (scuola pratica di agricoltura nella azienda agraria) lo statuto organico annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro, dai ministro proponente, in sostituzione di quello approvato con regio decreto 9 gennaio 1898, n. VI (parte supplementare), che è abrogato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1903. Reg. 8. Atti del Governo a f. 29. G. Di Lorenzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. Cocco-Ortu. G. Zanardelli G. Baccelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-12-28;482#art-rd-1

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